SETTORE PERSONALE / FINANZE / URP E LAVORO, Responsabile Dott. Andrea Cerina |
UFFICIO: TRIBUTI DATA AGGIORNAMENTO: 10-12-2020 PROCEDIMENTO (TITOLO) Rimborsi e Sgravi DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI E' il procedimento attraverso il quale l'Amministrazione comunale provvede alla restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Le somme non dovute e non versate possono essere oggetto di sgravio entro i termini di scadenza dell'avviso e/o cartella di pagamento. COME Per il rimborso e/o lo sgravio occorre presentare o spedire una richiesta in carta semplice all'Uffico Tributi. La domanda di rimborso deve contenere i seguenti elementi: annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso; generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail e/o pec); dati identificativi degli immobili posseduti, che costituiscono la base imponibile del tributo (via, civico, interno e relativi dati catastali- foglio mappale-subalterno); titolo di possesso o di utilizzo degli immobili; imposta correttamente dovuta; imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti); differenza richiesta a rimborso; motivazioni alla base della richiesta di rimborso. Nel caso di maggiori versamenti eseguiti da contribuente deceduto, la richiesta di rimborso può essere presentata dagli eredi. MODULISTICA La richiesta in carta semplice va consegnata direttamente - allo sportello PROTOCOLLO negli orari di apertura - a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: trecate@postemailcertificata.it - a mezzo posta raccomandata A/R: indirizzandola al Settore Tributi - Comune di Trecate - Piazza Cavour 24 - 28069 TRECATE (NO) - a mezzo posta elettronica, inviando la scasione del documento firmato all'indirizzo: tributi@comune.trecate.no.it In caso di invio per posta, pec, posta elettronica,o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. DOVE UFFICIO TRIBUTI Piazza Cavour, 24 2° Piano tel. 0321/776324-325- 301 fax 0321/777404 Responsabile unico del procedimento: Dott. Andrea Cerina responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it trecate@postemailcertificata.it QUANDO Lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 12.15 Venerdì dalle 8.45 alle 13.45 COSTI Tempi: Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Provvede inoltre ad effettuare gli sgravi (se dovuti) entro 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. Costi: Nessuno MODALITA’ DI PAGAMENTO Il funzionario responsabile del tributo dispone il rimborso della somma indicata nell avviso di rimborso a favore del contribuente e il Settore ragioneria provvede ad emettere il relativo mandato. Il rimborso su richiesta dell'interessato da esprimere in sede presentazione della domanda può avvenire mediante accredito diretto su c/c bancario o postale (indicare codice IBAN) o mediante pagamento presso la Tesoreria Comunale - Crédit Agricole Italia - Piazza Cavour 35. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Termine massimo: 180 giorni dalla presentazione dell istanza SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano Piazza Cavour n. 24 28069 TRECATE Telefono 0321 776311 0321 776316 e-mail segretario@comune.trecate.no.it NOTE Non si fa luogo a rimborso se le somme richieste, inclusi eventuali interessi, sono inferiori agli importi fissati dai regolamenti vigenti. |