SETTORE AMMINISTRATIVO, Responsabile Dott.ssa Tiziana Pagani - Vice Segretario Generale |
UFFICIO: STATO CIVILE DATA AGGIORNAMENTO: 30-6-2020 PROCEDIMENTO (TITOLO) NASCITA Denuncia DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI La denuncia di nascita deve essere fatta alla nascita di un bambino. COME Può essere fatta da: - uno dei genitori (nel caso in cui i genitori non siano sposati, devono presentarsi entrambi con un documento d'identità per effettuare anche il riconoscimento) - un procuratore speciale nominato dai genitori - il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, nei seguenti modi: - entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita - entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori o di uno di essi Occorre presentare i seguenti documenti: - attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrico/a o dal medico che ha assistito al parto - documento d'identità o passaporto per i cittadini stranieri - autocertificazione stato di famiglia - in caso di padre non residente, autocertificazione di residenza e stato civile (moduli disponibili presso l'ufficio). MODULISTICA Il modulo è disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica in linea DOVE UFFICIO DI STATO CIVILE Piazza Cavour, 24 Piano Terra tel. 0321/776343 fax 0321/776342 Responsabile Settore: PAGANI Tiziana QUANDO Dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 COSTI La dichiarazione viene accolta immediatamente. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Termine massimo: 30 giorni dalla presentazione dell istanza SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano Piazza Cavour n. 24 28069 TRECATE Telefono 0321 776311 0321 776316 e-mail segretario@comune.trecate.no.it NOTE Dal 1°gennaio 2013 il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da più nomi, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dell'Anagrafe, deve essere riportato solo il primo dei nomi, cioé i nomi che compaiono prima della virgola. Pertanto la virgola eventualmente apposta, comporterà che i nomi posti dopo tale segno non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi della persona. La corte Costituzionale con Sentenza n. 286 in data 8/11-21/12/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 262, 1° comma, del Codice Civile, pubblicata nella Gazzette Ufficiale il 28/12/2016 n. 52. Dal 29/12/2016 i genitori, di comune accordo, possono attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell'adozione. |