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UFFICIO: TRIBUTI
DATA AGGIORNAMENTO: 10-12-2020
PROCEDIMENTO (TITOLO)
Istruzioni per la compilazione della sezione IMU nel modello F24
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Per il versamento dell Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali del modello F24.
E' possibile effettuare il calcolo IMU utilizzando il calcolatore on line sul sito comune.trecate.no.it
COME
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- Nello spazio codice ente/ codice comune il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. Il codice catastale del Comune di Trecate è L356 .

- Nello spazio Ravv barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento.

- Nello spazio Immob. variati , barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

- Nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all acconto.

- Nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

- Nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

- Per i codici tributo si rimanda alla tabella dei codici tributo presenti nella sezione SERVIZI TRIBUTARI .
- dal anno d'imposta 2020 il codice IMU è il 3818, si ricorda che il codice TASI non è più utilizzabile , in seguito all'abolizione della TASI

- Lo spazio rateazione non deve essere compilato.

- Nello spazio anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. Indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata.

- Nello spazio importi a debito versati indicare l importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.
MODULISTICA
Il modulo è disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica in linea
DOVE
Per maggiori informazioni:

UFFICIO TRIBUTI
Piazza Cavour, 24
2° Piano
tel. 0321/776324-325 -301 fax 0321/777404
Responsabile del settore:
Dott. Andrea Cerina
responsabile.ragioneria@comune.trecate.no.it
trecate@postemailcertificata.it
QUANDO
Lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 12.15
Venerdì dalle 8.45 alle 13.45
COSTI
nessuno
MODALITA' DI PAGAMENTO
Modello F 24 reperibile sul sito del Comune di Trecate alla voce modulistica in linea
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Immediato
SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail segretario@comune.trecate.no.it
NOTE
INFORMATIVA IMU
Dall 1 gennaio 2020 è in vigore la nuova IMU.
La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l anno 2020) ha previsto l accorpamento dell IMU e della TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo.
La nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, riguarda tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali ll attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020,per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO IMU

Quali soggetti interessa:
Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; locatari finanziari in caso di leasing; concessionari di aree demaniali.
Quali immobili riguarda:
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta attività dell impresa.

L'IMU non si applica a decorrere dal 01/01/2014 al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono equiparate ad abitazione principale:
- l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse
le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e
destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della
residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

l abitazione assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobilia-re, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenen-te alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1,del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NOVITA IN VIGORE DAL 2016
Sono esenti IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per l unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune concesso in comodato. (Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell Ente). L unità immobiliare
L IMU è ridotta al 75% sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato

Modifiche regolamentari dal 2017
Per le unità collabenti iscritte al N.C.E.U. nella categoria catastale F2 unità collabenti prive di rendita catastale la base imponibile ai fini dell’imposta municipale propria è costituita dal valore venale dell’area edificabile con riguardo alle condizioni urbanistiche/ edilizie.